Vai al contenuto principale
Expavy

Andorra · Rimborsi delle cure

Rimborso delle cure ad Andorra: chi rimborsa cosa secondo la sua situazione

L’essenziale

Tra la Francia e Andorra è in vigore la convenzione di sicurezza sociale del 12 dicembre 2000: coordina i due regimi secondo il principio dello Stato di impiego. Il dipendente o l'autonomo stabilito ad Andorra rientra nella CASS (la cassa di sicurezza sociale andorrana), che rimborsa il 65% o il 75% delle cure ambulatoriali e il 90% del ricovero sulle sue tariffe di responsabilità. Il dipendente distaccato mantiene il regime francese, il pensionato di un regime francese senza diritti andorrani può essere iscritto alla CASS, e l'assicurato francese in soggiorno presenta il modulo SE 130-04. Il residente senza attività, lo studente senza avente diritto e il turista si affidano a un'assicurazione privata o di viaggio; la tabella riepilogativa sintetizza ogni caso, poi la pagina dettaglia le voci di cura.

  • Convenzione Francia-Andorra del 12 dicembre 2000: malattia-maternità, invalidità, vecchiaia, infortuni sul lavoro, prestazioni familiari e morte, esclusa la disoccupazione (CLEISS, il Centro di collegamento europeo e internazionale di sicurezza sociale).
  • CASS: 65% o 75% della tariffa di responsabilità in ambulatoriale, 90% in ricovero, fino al 100% per le malattie costose.
  • Prestatore senza convenzione: 33% della tariffa di responsabilità, salvo urgenza; in urgenza giustificata, 75% o 90% in caso di ricovero (CASS).
  • Gravidanza e parto coperti al 100% dalla CASS; congedo di maternità di 20 settimane al 100% (CLEISS).
  • Pensionato di un regime francese: iscrizione alla CASS tramite il modulo SE 130-09 se non è aperto alcun diritto andorrano (CLEISS).
  • Rientro in Francia: mantenimento dei diritti CFE (Caisse des Français de l'Étranger, la cassa di previdenza sanitaria dei francesi all'estero) per 3 mesi, poi regime generale dopo 3 mesi di residenza stabile (CFE).

Servizio in fase di lancio: un consulente esamina la sua richiesta e la ricontatta per precisare le sue esigenze.

Il quadro: una convenzione in vigore, moduli precisi

Andorra è uno dei paesi legati alla Francia da una convenzione bilaterale di sicurezza sociale in vigore (elenco degli accordi del CLEISS). Il testo del 12 dicembre 2000 si applica indipendentemente dalla nazionalità e pone il principio dello Stato di impiego: si rientra nel regime del paese in cui si lavora, con eccezioni per i distaccati. L’assicurazione contro la disoccupazione non ne fa parte e la convenzione non copre le complementari sanitarie: la quota a carico dipende dal contratto sottoscritto a titolo individuale. Il glossario spiega la nozione di convenzione bilaterale e quelle di base di rimborso e di quota a carico.

Diversi moduli scandiscono le pratiche: SE 130-01 (certificato di distacco), SE 130-08 (cure di un distaccato e dei suoi aventi diritto presso l’organismo andorrano), SE 130-03 (totalizzazione dei periodi di assicurazione), SE 130-04 (soggiorno temporaneo di un assicurato francese), SE 130-06 e SE 130-07 (famiglia rimasta in Francia) e SE 130-09 (iscrizione di un pensionato). La pagina sistema sanitario ad Andorra presenta la rete di cure.

Dipendente locale, autonomo e coniuge

Il dipendente assunto localmente è iscritto alla CASS fin dall’inizio della sua attività. Sulla tariffa di responsabilità, la CASS rimborsa il 65% (per esempio la fisioterapia) o il 75% delle cure ambulatoriali e il 90% del ricovero, fino al 100% per le malattie particolarmente costose o in caso di risorse insufficienti. Il dipendente che ha lavorato in Francia chiede il modulo SE 130-03 prima della partenza perché i suoi periodi francesi contino nell’apertura dei diritti andorrani (CLEISS). Veda il glossario del contratto locale.

L’autonomo è obbligatoriamente iscritto alla CASS; il regime andorrano è obbligatorio per i dipendenti e per gli autonomi (CLEISS). Le indennità giornaliere gli sono versate sulla base del suo reddito medio mensile dell’anno precedente.

Il coniuge e i figli sono coperti come aventi diritto: coniuge senza attività, figli di meno di 18 anni e figli di meno di 25 anni che studiano o sono iscritti al servizio per l’impiego. Se il lavoratore esercita ad Andorra e la sua famiglia resta in Francia, conserva per essa le prestazioni in natura del sistema francese: il CLEISS prevede i moduli SE 130-06 (per il lavoratore) e SE 130-07 (per gli aventi diritto), preparati dalla CASS e consegnati alla CPAM (cassa primaria di assicurazione malattia) locale. Veda l’assicurazione per famiglie espatriate.

Dipendente distaccato: il regime francese mantenuto

Un dipendente di un’impresa stabilita in Francia che è distaccato ad Andorra resta iscritto al regime francese a determinate condizioni, senza contributi supplementari. Esistono due vie per le cure: inviare alla propria cassa le fatture quietanzate con il modulo S 3125c, oppure presentare all’organismo andorrano il certificato di distacco SE 130-01 e il modulo SE 130-08, richiesto prima della partenza. Le indennità giornaliere sono versate direttamente dalla cassa francese, con il certificato di astensione dal lavoro inviatole entro 48 ore (CLEISS). Poiché le spese sanitarie ad Andorra possono superare le basi francesi, il CLEISS consiglia di verificare con la complementare sanitaria se il contratto debba essere adeguato. Veda la guida distaccato o espatriato.

Pensionato e studente

Il pensionato di un regime francese metropolitano o d’oltremare, di qualsiasi nazionalità, che non ha diritti aperti a titolo del regime andorrano può ottenere la presa in carico delle sue cure dalla CASS: la sua cassa pensionistica compila la parte A del modulo SE 130-09, che iscrive il pensionato e i suoi aventi diritto residenti. Per il regime generale, la richiesta passa dal questionario dell’Assurance retraite (l’assicurazione pensionistica francese); per le pensioni civili e militari, dal centro di gestione della pensione. Durante i soggiorni temporanei in Francia, l’attestazione del SE 130-09 si presenta alla cassa francese; sono coperti solo il pensionato e i suoi figli minorenni, e il coniuge che lo accompagna deve prevedere un’assicurazione (CLEISS). Veda la pagina pensione ad Andorra e la guida assicurazione malattia del pensionato all’estero.

Lo studente è coperto come avente diritto di un genitore iscritto alla CASS fino a 25 anni, a condizione di proseguire gli studi o di essere iscritto al servizio per l’impiego. Senza genitore iscritto, occorre prevedere un’assicurazione individuale, poiché nelle fonti consultate non è stato individuato alcun regime studentesco specifico. Veda l’assicurazione per studenti all’estero.

Aderente CFE, residente senza attività e assicurazione dal primo euro

La CFE (Caisse des Français de l’Étranger) è un organismo di protezione sociale volontario aperto ai francesi espatriati. Un lavoratore che esercita ad Andorra è iscritto alla CASS a titolo della sua attività; l’adesione alla CFE resta possibile a titolo volontario, per esempio per un residente senza attività. Le condizioni di rimborso, le scale per paese e i periodi di carenza si verificano su cfe.fr e nella guida rimborsi CFE.

Il residente senza attività non rientra nella CASS a titolo del lavoro; il fascicolo di rinnovo della sua residenza richiede di giustificare una copertura per la malattia, l’inabilità e la vecchiaia (Govern d’Andorra). Un’ assicurazione sanitaria internazionale dal primo euro rimborsa le spese reali nei limiti dei suoi massimali, dopo franchigia, periodi di carenza ed esclusioni del contratto; può includere il trasporto sanitario fuori da Andorra, che il Servei Andorrà d’Atenció Sanitària organizza per alcuni pazienti. Expavy aiuta a confrontare queste opzioni con la sua situazione.

Turista e rientro in Francia

L’assicurato del regime francese in soggiorno chiede prima della partenza il modulo SE 130-04 alla sua cassa (CPAM, MSA) e lo presenta alla CASS; i suoi aventi diritto iscritti sul modulo sono coperti allo stesso modo. In caso di astensione dal lavoro ad Andorra, avvisa la sua cassa e le invia il certificato redatto da un medico andorrano; le indennità sono versate dalla cassa francese. France Diplomatie (il ministero degli Affari esteri francese) ricorda che è raccomandato un contratto che copra l’insieme delle spese mediche, tra cui la chirurgia, il ricovero e il rimpatrio sanitario, poiché l’ambasciata non può farsene carico. Veda l’assicurazione di viaggio di lunga durata.

Al rientro in Francia, la CFE mantiene i diritti per al massimo 3 mesi dopo il rientro, previa informazione preventiva. Un dipendente che riprende un contratto in Francia è coperto dalla ripresa; senza contratto, sono richiesti tre mesi di residenza stabile, pratica da fare presso la CPAM con il modulo 1106 (CFE). I periodi di assicurazione andorrani contano per l’apertura dei diritti grazie alla convenzione. Veda la guida ridurre il periodo di carenza e la pagina rientro in Francia.

Voce per voce: visita, ricovero, farmaci, dentistica, ottica, maternità

  • Visita: 75% o 65% della tariffa di responsabilità alla CASS con un professionista convenzionato, 33% senza convenzione; regime francese e moduli SE 130 per il distaccato; spese reali nei massimali di un contratto dal primo euro.
  • Ricovero: 90% della tariffa di responsabilità alla CASS; fino al 100% per le malattie costose; regime francese mantenuto per il distaccato su fatture quietanzate.
  • Farmaci: da portare nella confezione originale con una ricetta in denominazione comune internazionale; la loro autorizzazione ad Andorra si verifica prima della partenza (France Diplomatie). La percentuale di rimborso dei farmaci da parte della CASS si conferma presso la cassa.
  • Dentistica: le tariffe di responsabilità della CASS coprono atti medici e odontoiatrici; il dettaglio degli atti coperti e delle percentuali si conferma presso la CASS.
  • Ottica: non è stata letta alcuna percentuale della CASS per occhiali e lenti; questa voce rientra in genere in una complementare o in un contratto internazionale, con massimali da leggere nella tabella delle garanzie.
  • Maternità: gravidanza e parto coperti al 100% dalla CASS, controlli gratuiti al 3°, 4°, 6° e 8° mese; congedo di maternità di 20 settimane al 100% e congedo di paternità di 28 giorni (CLEISS).

La guida ai rimborsi e la pagina assicurazione sanitaria per espatriati forniscono punti di riferimento per confrontare i contratti.

Riepilogo: chi rimborsa secondo la sua situazione

SituazioneChi rimborsa in via prioritariaCondizione o praticaPunto di attenzione
Dipendente con contratto localeCASS: 65% o 75% in ambulatoriale, 90% in ricoveroIscrizione da parte del datore di lavoro fin dall'inizio dell'attivitàPrestatore senza convenzione: solo 33%
Dipendente distaccatoRegime francese mantenutoSE 130-01, poi SE 130-08 o fatture con S 3125cTariffe andorrane talvolta superiori alle basi francesi
AutonomoCASS, iscrizione obbligatoriaDichiarazione di attività e contributo su un reddito di riferimentoIndennità giornaliere calcolate sul reddito medio dell'anno precedente
Pensionato di un regime franceseCASS se nessun diritto andorranoSE 130-09 consegnato dalla cassa pensionisticaConiuge non coperto durante i soggiorni in Francia: assicurazione da prevedere
StudenteAvente diritto di un genitore CASS fino a 25 anniStudi o iscrizione al servizio per l'impiegoSenza genitore iscritto: assicurazione individuale
Coniuge e figliAventi diritto CASS o regime francese se la famiglia resta in FranciaSE 130-06 e SE 130-07 redatti dalla CASS, consegnati alla CPAMFigli di meno di 18 anni, di meno di 25 anni se studiano
Aderente CFECFE a titolo di adesione volontariaAdesione, condizioni e carenza da verificare su cfe.frUn lavoratore ad Andorra rientra nella CASS a titolo della sua attività
Assicurazione dal primo euroAssicuratore: spese reali nei massimaliQuestionario medico e contrattoFranchigia, carenza, esclusioni, trasporto sanitario fuori da Andorra
Turista o assicurato francese in soggiornoRegime francese tramite la CASS (SE 130-04) o assicurazione di viaggioModulo SE 130-04 richiesto prima della partenzaAssicurazione che copra spese mediche e rimpatrio raccomandata
Rientro in FranciaCFE mantenuta 3 mesi, poi CPAM3 mesi di residenza stabile senza contratto, modulo 1106Dipendente con contratto francese: diritti dalla ripresa

Fonti: CLEISS, CASS, SAAS, France Diplomatie, Govern d'Andorra, CFE. Percentuali della CASS lette sulla scheda paese del CLEISS; da confermare presso la cassa prima di ogni pratica.

Domande frequenti

La convenzione franco-andorrana è in vigore?

Sì: la convenzione di sicurezza sociale del 12 dicembre 2000 figura nell'elenco degli accordi in vigore del CLEISS. Copre la malattia-maternità, l'invalidità, la vecchiaia, gli infortuni sul lavoro, le prestazioni familiari e la morte, ma non l'assicurazione contro la disoccupazione.

Cosa rimborsa la CASS a un dipendente francese?

Il 65% o il 75% della tariffa di responsabilità in ambulatoriale, il 90% in ricovero, fino al 100% per le malattie costose; solo il 33% con un professionista non convenzionato, salvo urgenza giustificata.

Un dipendente distaccato mantiene il regime francese?

Sì, a determinate condizioni, senza contributi supplementari. Le cure si rimborsano su fatture quietanzate (modulo S 3125c) o con l'SE 130-01 e l'SE 130-08 presentati all'organismo andorrano.

Un pensionato francese può essere coperto ad Andorra?

Se non ha alcun diritto andorrano, la sua cassa pensionistica può iscriverlo alla CASS con il modulo SE 130-09, per lui e i suoi aventi diritto residenti. Durante i soggiorni in Francia, sono coperti solo il pensionato e i suoi figli minorenni.

Cosa fare per un soggiorno temporaneo ad Andorra come assicurato francese?

Chiedere il modulo SE 130-04 alla propria cassa prima della partenza e presentarlo alla CASS. France Diplomatie raccomanda inoltre un contratto che copra spese mediche, chirurgia, ricovero e rimpatrio.

Cosa succede al rientro in Francia?

La CFE mantiene i diritti al massimo 3 mesi. Un dipendente che riprende un contratto in Francia è coperto dalla ripresa; senza contratto, occorrono 3 mesi di residenza stabile, con il modulo 1106 presentato alla CPAM.

Altre guide: Andorra